Art. 1
In vigore dal 23 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo collettivo nazionale 20 aprile 1956, e relativo allegato, per il ricalcolo annuale delle retribuzioni delle classi intermedie per le categorie impiegatizie delle aziende acquedottistiche municipalizzate, stipulato tra la Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas Acqua e Varie, con l'assistenza della Confederazione della Municipalizzazione, e la Federazione italiana Lavoratori degli Acquedotti, la Federazione italiana Lavoratori Gas Acquedotti, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Gas Acquedotti;
Visto l'accordo interconfederale 12 aprile 1957, sulla scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti da aziende municipalizzate, stipulato tra la Confederazione della Municipalizzazione e la Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Confederazione italiana, Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana del Lavoro;
Visto il contratto collettivo nazionale 21 aprile 1958, e le relative tabelle, per i dipendenti dalle aziende acquedottistiche municipalizzate, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo collettivo nazionale 20 aprile 1958;
Visto l'art. 25 del contratto collettivo nazionale 19 febbraio 1955, richiamato dal predetto contratto collettivo nazionale 21 aprile 1958 ed allo stesso allegato;
Visto l'accordo collettivo nazionale 26 aprile 1960, per il rinnovo, con modifiche, del contratto collettivo nazionale 21 aprile 1958, stipulato tra la Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas, Acqua e Varie, con l'assistenza della Confederazione della Municipalizzazione, e la Federazione italiana degli Acquedotti, la Federazione italiana Lavoratori Gas Acquedotti, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Pubblici Servizi;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 205 del 6 ottobre 1961, del contratto e degli accordi sopra, indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati:
l'accordo collettivo nazionale 20 aprile 1956, relativo al ricalcolo annuale delle retribuzioni delle classi intermedie per le categorie impiegatizie delle aziende acquedottistiche municipalizzate;
l'accordo interconfederale 12 aprile 1957, relativo alla scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti da aziende municipalizzate;
il contratto collettivo nazionale 21 aprile 1958, relativo ai dipendenti da aziende acquedottistiche municipalizzate;
l'accordo collettivo nazionale 23 aprile 1960, relativo al rinnovo con modifiche del predetto contratto collettivo nazionale 21 aprile 1958;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, nonché alle clausole del contratto 19 febbraio 1955, richiamate dal contratto collettivo nazionale 21 aprile 1958 ed allo stesso allegate.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle aziende acquedottistiche municipalizzate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 23. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1084#art-1