Art. 1
In vigore dal 23 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per il personale dipendente da aziende commerciali;
Visto, per la provincia di Asti, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, stipulato tra l'Unione Provinciale dei Commercianti e il Sindacato Provinciale Lavoratori del Commercio - C.G.I.L. -, la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale - U.I.L. -;
Visto, per la provincia di Novara, il contratto collettivo integrativo 11 settembre 1958, stipulato tra la Associazione Provinciale dei Commercianti e la Camera del Lavoro - F.I.L.C.E.A. -, l'Unione Sindacale Provinciale - F.I.S.A.S.C.A. -, l'Unione italiana del Lavoro - U.I.D.A.C. -;
Visti, per la provincia di Vercelli:
il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, l'Unione italiana del Lavoro;
il contratto collettivo integrativo 21 agosto 1958, per il circondario di Biella, stipulato tra l'Associazione Commercianti del Biellese e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale, la Camera Sindacale Biellese.
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 1 della provincia di Asti, in data 20 maggio 1960, n. 4 della provincia di Novara, in data 29 agosto 1960, n. 3 e n. 5 della provincia di Vercelli, in data 15 maggio 1960 e 26 agosto 1960, dei contratti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività commerciali per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Asti, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959;
- per la provincia di Novara, il contratto collettivo integrativo 11 settembre 1958;
- per la provincia di Vercelli, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959 e per il circondario di Biella il contratto collettivo integrativo 21 agosto 1958;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali esercenti le attività considerate nei contratti di cui al prime comma, per le province di Asti, Novara, Vercelli e per il circondario di Biella.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 25. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1083#art-1