Art. 1
In vigore dal 23 ago 1962
IL PRESIDENTE BELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visti, per le province di Milano, Varese e Como:
- il contratto collettivo 21 dicembre 1949, per gli operai dipendenti delle imprese produttrici di arredi e paramenti sacri, statue ed articoli religiosi, con qualsiasi materia prima prodotti, stipulato tra l'Associazione Industriale Lombarda, l'Associazione degli Industriali di Varese, l'Unione Industriale di Como e la Federazione italiana Lavoratori Legno Artistiche e Varie, la Federazione Unitaria Lavoratori Legno Artistiche e Varie, il Sindacato Nazionale del Legno ed Artistiche e Varie, cui ha aderito, in data 22 luglio 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
- il contratto collettivo 22 novembre 1950, per gli impiegati dipendenti dalle imprese produttrici di arredi e paramenti sacri, statue ed articoli religiosi, con qualsiasi materia prima prodotti, stipulato tra l'Associazione Industriale Lombarda, l'Associazione degli Industriali di Varese, l'Unione Industriale di Como e la Federazione italiana Lavoratori Legno Artistiche e Varie, la Federazione Unitaria Lavoratori Legno Artistiche e Varie, cui ha aderito, in data 22 luglio 1960, la Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -.
Visto, per la provincia di Milano, l'accordo collettivo 20 dicembre 1954, per l'attuazione, nei riguardi delle imprese produttrici di arredi e paramenti sacri, statue e articoli religiosi, dell'accordo 12 giugno 1954 sul conglobamento e sul riassetto zonale, stipulato tra l'Associazione Industriale Lombarda e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, cui ha aderito, in data 22 luglio 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 11 della provincia di Milano, in data 2 settembre 1960, dei contratti e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per le quali sono stati stipulati:
- per le province di Milano, Varese e Como, il contratto collettivo 21 dicembre 1949, relativo agli operai dipendenti delle imprese produttrici di arredi e paramenti sacri, statue ed articoli religiosi, con qualsiasi materia prima prodotti, il contratto collettivo 22 novembre 1950, relativo agli impiegati dipendenti dalle imprese produttrici di arredi e pagamenti sacri, statue ed articoli, religiosi, con qualsiasi materia prima prodotti;
- per la provincia di Milano, l'accordo collettivo 20 dicembre 1954, relativo all'attuazione, nei riguardi delle imprese produttrici di arredi e paramenti sacri, statue ed articoli religiosi, dell'accordo 12 giugno 1951 sul conglobamento e sul riassetto zonale; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di arredi e paramenti sacri, statue ed articoli religiosi, delle province di Milano, Varese e Como.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Date a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 66. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1082#art-1