Art. 1
In vigore dal 23 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori Vista la legge 1 ottobre 1960 n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo interconfederale 23 novembre 1954, per l'applicazione del conglobamento alla Regione Siciliana;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1959, per i lavoratori dipendenti delle aziende industriali cotoniere;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960, per i lavoratori addetti alle aziende industriali cotoniere;
Visto, per la provincia di Palermo, l'accordo collettivo 28 giugno 1960, e relative tabelle, per gli addetti alle aziende esercenti l'attività cotoniera, stipulato tra la Sezione Industriali Cotonieri e il Sindacato Provinciale della Federazione Impiegati Operai Tessili, il Sindacato Provinciale Lavoratori Tessili - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Tessili - U.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.N.A.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 13 della provincia di Palermo, in data 5 giugno 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Palermo, lo accordo collettivo 28 giugno 1960, relativo agli addetti alle aziende esercenti l'attività cotoniera, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti l'attività cotoniera della provincia di Palermo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 59. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1081#art-1