Art. 1
In vigore dal 23 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1959, per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali cotoniere;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1959, per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della canapa, del lino, delle fibre dure e dei semilavorati di canapa macerata, stigliatura canapa verde e grezzo;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960 per il personale addetto all'industria cotoniera;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960, per il personale addetto alla industria della canapa, del lino, delle fibre dure e dei semilavorati di canapa macerata stigliatura canapa verde e grezzo;
Visti, per la zona di Biella:
- l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, e relativa tabella, per gli addetti all'industria, cotoniera;
- l'accordo collettivo 17 marzo 1960, e relative tabelle, concernente le retribuzioni in vigore fino al 31 dicembre 1961 per il personale operaio delle industrie cotoniere;
- l'accordo collettivo 17 marzo 1060, e relative tabelle, concernente le retribuzioni in vigore dal 1 gennaio 1962 per il personale operaio delle industrie cotoniere;
- l'accordo collettivo 17 marzo 1960, e relative tabelle, per gli impiegati addetti alla industria cotoniera e liniera-canapiera, tutti stipulati tra l'Unione Industriale Biellese e il Sindacato Provinciale Lavoratori Tessili - Camera del Lavoro -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Tessili - l'Unione Provinciale Sindacale -, la Camera Sindacale Biellese - U.I.L. -.
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 19 della provincia di Vercelli, in data 9 settembre 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso in Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la zona di Biella:
- l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, relativo agli addetti all'industria cotoniera - l'accordo collettivo 17 marzo 1960, concernente le retribuzioni in vigore fino al 31 dicembre 1961 per il personale operaio delle industrie cotoniere;
- l'accordo collettivo 17 marzo 1960, concernente le retribuzioni in vigore dal 1 gennaio 1962 per il personale operaio delle industrie cotoniere;
- l'accordo collettivo 17 marzo 1960, relativo agli impiegati addetti all'industria cotoniera e liniera-canapiera:
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della rispettiva categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati ed operai dipendenti dalle imprese cotoniere e di tutti gli impiegati dipendenti dalle imprese liniere-canapiere della zona di Biella.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 60. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1080#art-1