Art. 1

In vigore dal 23 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma, quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visti, per la provincia di Perugia: - il contratto collettivo 9 novembre 1955, e relativa tabella, per gli operai dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra la Federazione Libera Artigiani, l'Unione degli Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, l'Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L. -; cui, in data 24 gennaio 1956 ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -; - l'accordo collettivo 10 giugno 1959, e relativa tabella, per gli operai dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra la Sezione Artigiani presso l'Associazione Industriali, l'Unione Provinciale Artigiani, la Federazione Libera Artigiani, l'Associazione Provinciale Artigiana e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; cui, in data 20 luglio 1959, ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -. Visto, per la provincia di Piacenza, il contratto collettivo 1 agosto 1960, e relative tabelle, per i dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra l'Associazione Provinciale Liberi Artigiani, l'Unione Provinciale degli Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 11 della provincia di Perugia, in data 15 luglio 1961, n. 12 della provincia di Piacenza, in data 21 luglio 1961, dei contratti, e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività artigiane per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Perugia, il contratto collettivo 9 novembre 1955 e l'accordo collettivo 10 giugno 1959; - per la provincia di Piacenza, il contratto collettivo 1 agosto 1960; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili, per quanto riguarda le attività per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attività considerate nei contratti e nell'accordo di cui al primo comma, delle province di Perugia e Piacenza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 65. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1079#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane delle province di Perugia e Piacenza. — Testo vigente | Portale Normativo