Art. 1

In vigore dal 23 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visti, per la provincia di Trento: l'accordo collettivo 10 settembre 1954, per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Artigiani e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Unione italiana del Lavoro; Il contratto collettivo 1 luglio 1956, e relative tabelle, per gli apprendisti dipendenti da aziende artigiane, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Artigiani e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L., l'Unione italiana del Lavoro, la Camera Confederale del Lavoro; il contratto collettivo 6 novembre 1956, per gli apprendisti dipendenti da aziende artigiane, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo 1 luglio 1956; l'accordo collettivo 11 ottobre 1957, per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane dei grafici, stipulato tra l'Unione Provinciale Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro, il Sindacato Provinciale Poligrafici, la Unione italiana del Lavoro - F.I.L.A. e G.C., la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori. Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 della provincia di Trento, in data 20 giugno 1961, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività artigiane per le quali sono stati stipulati per la provincia di Trento: l'accordo collettivo 10 settembre 1954, relativo ai lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane; Il contratto collettivo 1 luglio 1956, relativo agli apprendisti dipendenti alle imprese artigiane; il contratto collettivo 6 novembre 1956, relativo agli apprendisti dipendenti dalle imprese artigiane; l'accordo collettivo 11 ottobre 1957, relativo ai lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane dei grafici; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili, per quanto riguarda le attività artigiane per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attività indicate nei contratti e negli accordi di cui al primo comma, della provincia di Trento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 62. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1078#art-1

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