Art. 1
In vigore dal 22 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959), n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 7-11;
Visti, per la provincia di Pistoia:
il contratto collettivo 26 aprile 1951, per i dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle scope di saggina, stipulato tra il Gruppo Sagginai dell'Associazione Provinciale Industriali e le Camere Confederali del Lavoro di Pistoia, Lanciano e Monsummano - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -;
l'accordo collettivo 19 novembre 1959, per i dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle scope di saggina, stipulato tra il Gruppo Sagginai dell'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale Provinciale del Lavoro C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -.
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6 e 14 della provincia di Pistoia, in data 31 agosto 1960 e 27 luglio 1961, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Pistoia, il contratto collettivo 26 aprile 1951 e l'accordo collettivo 19 novembre 1959 relativi ai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle scope di saggina, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese esercenti l'industria delle scope di saggina della provincia di Pistoia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1943.
Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 11. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1069#art-1