Art. 1

In vigore dal 22 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto, per la provincia di Firenze, escluso il mandamento di Prato, il contratto collettivo 1 agosto 1957, e relativi allegati, per le maestranze addette alle aziende esercenti lavanderie, tintorie, stirerie e smacchiatorie di abiti e indumenti, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -, e in pari data, tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e il Sindacato Provinciale dei Lavoratori dell'Abbigliamento - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; Visto, per la provincia di Modena, il contratto collettivo 31 luglio 1954, e relativo allegato, per le maestranze addette alle aziende esercenti lavanderie, stirerie, tintorie e smacchiatorie di abiti e indumenti, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - Sindacato Abbigliamento -, l'Unione Sindacale Provinciale, la Unione italiana del Lavoro; Visti, per la provincia di Padova: - il contratto collettivo 2 gennaio 1959, e relativo allegato, per le maestranze addette alle aziende esercenti tintorie, lavanderie e pulitura a secco di abiti e indumenti, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e il Sindacato Provinciale Liberi Lavoratori dell'Abbigliamento - C.I.S.L. -, al quale hanno aderito il Sindacato Provinciale dei Lavoratori dell'Abbigliamento - U.I.L. - e il Sindacato dei Lavoratori dell'Abbigliamento - C.I.S.N.A.L. -; - l'accordo collettivo 2 gennaio 1959, per le maestranze addette alle aziende esercenti tintorie, lavanderie e pulitura a secco di abiti ed indumenti, stipulate tra le medesime parti di cui al predetto contratto in pari data. Visto, per la provincia di Reggio Emilia, il contratto collettivo 26 marzo 1950, e relativo allegato, per le maestranze addette alle aziende esercenti lavanderie, stirerie, tintorie smacchiatorie di abiti e indumenti, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali - Sezione Tintorie e Lavanderie - e la Camera Confederale del Lavoro - Federazione Provinciale Lavoratori Abbigliamento -, la Libera Unione dei Sindacati, la Camera Sindacale Provinciale - F.I.L. -, al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -; Visto, per la provincia di Treviso, l'accordo collettivo salariale 10 agosto 1954, per le maestranze addette alle aziende esercenti lavanderie, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Firenze, in data 15 luglio 1960, n. 22 della provincia di Modena, in data 16 settembre 1960, n. 2 della provincia di Padova, in data 14 novembre 1960, n. 9, della provincia di Reggio Emilia, in data 17 giugno 1960, n. 9 della provincia di Treviso, in data 30 luglio 1960, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Firenze, il contratto collettivo 1 agosto 1957, relativo alle maestranze addette alle aziende esercenti lavanderie, tintorie, stirerie e smacchiatorie di abiti e indumenti; - per la provincia di Modena, il contratto collettivo 31 luglio 1954, relativo alle maestranze addette alle aziende esercenti lavanderie, stirerie, tintorie e smacchiatorie di abiti e indumenti; - per la provincia di Padova, il contratto collettivo e l'accordo collettivo 2 gennaio 1959, relativi alle maestranze addette alle aziende esercenti tintorie, lavanderie e pulitura a secco di abiti e indumenti; - per la provincia di Reggio Emilia, il contratto collettivo 26 marzo 1950, relativo alle maestranze addette alle aziende esercenti lavanderie, stirerie, tintorie e smacchiatorie di abiti e indumenti; - per la provincia di Treviso, l'accordo collettivo salariale 10 agosto 1954, relativo alle maestranze addette alle aziende esercenti lavanderie; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti lavanderie, smacchiatorie, tintorie e stirerie di abiti e indumenti delle province di Firenze escluso il mandamento di Prato, Modena, Reggio Emilia, dalle imprese esercenti lavanderie, tintorie e pulitura a secco di abiti e indumenti della provincia di Padova e dalle imprese esercenti lavanderie della provincia di Treviso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 16. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1068#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normative dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti lavanderie, smacchiatorie, tintorie e stirerie di abiti ed indumenti delle province di Firenze, escluso il mandamento di Prato, Modena, Reggio Emilia, dalle imprese esercenti lavanderie, tintorie e pulitura a secco di abiti e indumenti della provincia di Padova e dalle imprese esercenti lavanderie della provincia di Treviso. — Testo vigente | Portale Normativo