Art. 1

In vigore dal 22 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1959, per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica e alla installazione di impianti; Visti, per le aziende operanti nell'ambito del porto di Genova: - l'accordo collettivo 19 agosto 1957, relativo al rimborso delle spese di trasporto agli operai di ruolo ed occasionali avviati a bordo per i lavori di cui agli articoli 5 e 6 del decreto n. 13 del 5 gennaio 1955 del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, stipulato tra la Sezione Industriali Portuali e la F.I.L.P. - C.GI.L., la F.E.N.A.L. Porti - C.I.S.L. -, la U.I.L. - Porti, la Compagnia Ramo Industriale; - l'accordo collettivo 18 marzo 1947, per l'aggiornamento dell'indennità per lavoro di bordo del personale delle officine del porto di Genova, allegato al predetto accordo 19 agosto 1957. Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 37 della provincia di Genova, in data 2 agosto 1961, dello accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per il porto di Genova, l'accordo collettivo 19 agosto 1957, relativo al rimborso delle spese di trasporto agli operai di ruolo ed occasionali avviati a bordo per i lavori di cui agli artt. 5 e 6 del decreto n. 13 del 5 gennaio 1955 del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai di ruolo ed occasionali avviati a bordo dipendenti dalle imprese esercenti i lavori di cui agli artt. 5 e 6 del decreto n. 13 del 5 gennaio 1955 del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, ed operanti nell'ambito del porto stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 10. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1065#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo per gli operai di ruolo ed occasionali avviati a bordo, dipendenti dalle imprese esercenti i lavori di cui agli articoli 5 e 6 del decreto n. 13 del 5 gennaio 1955, del Consorzio autonomo del porto di Genova ed operanti nell'ambito del porto stesso. — Testo vigente | Portale Normativo