Art. 1

In vigore dal 22 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della, Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge i ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 4 febbraio 1949 per gli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di pettini con qualsiasi materia prima fabbricati; Visto, per le province di Como, Milano e Varese: - l'accordo collettivo 31 marzo 1960, per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di pettini, con qualsiasi materia prima fabbricati, stipulato tra l'Associazione degli Industriali della provincia di Varese - Gruppo Pettini -, l'Associazione degli Industriali di Monza e della Brianza, - Gruppo Fabbricanti Pettini -, l'Unione Industriali Lecchesi - Gruppo Industrie Varie e l'Unione Provinciale - C.I.S.L. - di Milano, l'Unione Provinciale - C.I.S.L. - di Varese, l'Unione Sindacale Lavoratori - C.I.S.L. - di Lecco e Circondario, la Camera Confederale del Lavoro di Milano, la Camera Confederale del Lavoro di Varese, la Camera Confederale del Lavoro di Lecco e Circondario, l'Unione italiana Lavoratori Abbigliamento - Sindacato Provinciale di Milano, l'Unione italiana Lavoratori Abbigliamento - Sindacato di Varese, l'Unione italiana Lavoratori Abbigliamento - Sindacato di Lecco. Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 39 della provincia di Milano, in data 17 luglio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per le province di Como, Milano e Varese, l'accordo collettivo 31 marzo 1960, relativo agli operai dipendenti dalle aziende produttrici di pettini, con qualsiasi materia prima fabbricati, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normative così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di pettini, con qualsiasi materia prima fabbricati, delle province di Como, Milano e Varese. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 55. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1064#art-1

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