Art. 1
In vigore dal 21 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visti, per il mandamento di Prato:
- l'accordo economico 12 giugno 1959 sulle tariffe per le operazioni di tessitura laniera svolte dalle aziende artigiane per conto delle aziende industriali, stipulato tra l'Unione Industriale Pratese e l'Associazione Mandamentale dell'Artigianato;
- l'accordo economico 10 luglio 1959 sulle tariffe per le operazioni di tessitura laniera svolte dalle aziende artigiane per conto delle aziende industriali, stipulato tra, l'Unione Industriale Pratese e l'Associazione Mandamentale dell'Artigianato, l'Artigianato Pratese.
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Firenze, in data 15 luglio 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, per il Mandamento di Prato, gli accordi economici 12 giugno 1959 e 10 luglio 1959, relativi alle tariffe per le operazioni di tessitura laniera svolte dalle aziende artigiane per conto delle aziende industriali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Le tariffe così stabilite sono inderogabili, per il mandamento di Prato, nei confronti di tutti i tessitori artigiani che eseguono la tessitura laniera per conto delle imprese industriali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 34. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1062#art-1