Art. 1

In vigore dal 21 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista, la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1959 per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della canapa, del lino, delle fibre dure e dei semilavorati di canapa macerata, stigliatura canapa verde e grezzo; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960 per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della canapa, del lino, delle fibre dure e dei semilavorati di canapa macerata, stigliatura canapa verde e grezzo; Visti, per la zona di Biella: - l'accordo collettivo 2 ottobre 1959, e relativa tabella, per gli addetti all'industria della canapa, del lino e delle fibre dure, dei semilavorati di canapa macerata e stigliatura canapa verde e grezzo, stipulato tra l'Unione Industriale Biellese e il Sindacato Provinciale Lavoratori Tessili - Camera del Lavoro, il Sindacato Provinciale Lavoratori Tessili - Unione Provinciale Sindacale Biellese, la Camera Sindacale Biellese - U.I.L.; - l'accordo collettivo 26 marzo 1960, e relative tabelle, per il personale operaio dalle industrie liniere - canapiere, stipulato tra le medesime parti di cui all'accordo 2 ottobre 1959 che precede. Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 18 della provincia di Vercelli, in data 28 agosto 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato la autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la zona di Biella, l'accordo collettivo 2 ottobre 1959, relativo agli addetti all'industria della canapa, del lino e delle fibre dure, dei semilavorati di canapa macerata e stigliatura canapa verde e grezzo, e l'accordo collettivo 26 marzo 1960, relativo al personale operaio delle industrie liniere e canapiere, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese della canapa, del lino e delle fibre dure, dei semilavorati canapa macerata e stigliatura canapa verde e grezzo della zona di Biella. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 59. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1060#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese della canapa, del lino e delle fibre dure, dei semilavorati di canapa macerata e stigliatura canapa verde e grezzo della zona di Biella. — Testo vigente | Portale Normativo