Art. 1
In vigore dal 21 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 25 ottobre 1957, e relative tabelle, per i lavoratori dipendenti dalle aziende private del gas, stipulato tra l'Associazione Nazionale Industriali Gas, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Dipendenti Aziende Gas, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione italiana Lavoratori Gas e Acquedotti, con l'assistenza della Federazione italiana Servizi Pubblici e della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori, Aziende Gas, con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro, e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale Industriali Gas, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana e il Sindacato Nazionale Lavoratori Gas, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Visti lo Statuto ed il Regolamento per l'assistenza malattia ai lavoratori dipendenti dalle aziende private del gas e lo Statuto del Comitato di coordinamento e compensazione fra le Casse Mutue Aziendali, richiamati dal predetto contratto collettivo nazionale 25 ottobre 1957, ed allo stesso allegati;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 177 in data 10 luglio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato il contratto collettivo nazionale 125 ottobre 1957, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende private del gas, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, nonché alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, degli atti indicati nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese private del gas.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà, inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 60. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1059#art-1