Art. 1
In vigore dal 19 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alle predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo 15 aprile 1946, per tagliatori e tagliatrici sarte, dipendenti dalle sartorie su misura per uomo, signora e modellisti della provincia i Milano, stipulato tra il Sindacato Interprovinciale degli Industriali dell'Abbigliamento su misura, Pellicciai, Modisterie e Modellisti e la Camera Confederale del Lavoro;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Milano, del 12 maggio 1960, del contratto sopraindicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività, per la quale è stato stipulato, per le provincia di Milano, il contratto collettivo 15 aprile 1946, relativo ai tagliatori e tagliatrici sarte dipendenti dalle sartorie su misura per uomo, signora e modellisti, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i tagliatori e tagliatrici sarte dipendenti dalle imprese di sartoria su misura per uomo, signora e modellisti della provincia di Milano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 6. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1051#art-1