Art. 1

In vigore dal 19 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 30 aprile 1952, per gli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali; Visto l'accordo collettivo nazionale 12 gennaio 1955, relativo all'attuazione dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954, nei riguardi degli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali; Visti, per le province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Pisa, Pistoia e Siena: - l'accordo collettivo integrativo 29 dicembre 1948, per i lavoratori dipendenti dalle imprese boschive, stipulato tra le Associazioni Industriali di Firenze, Grosseto, Livorno, Pistoia, Siena e le Camere del Lavoro di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Pisa, Pistoia, Siena, cui hanno aderito l'associazione Provinciale degli Industriali di Arezzo e l'Unione Industriale Pisana; - l'accordo collettivo 5 settembre 1947, per i lavoratori dipendenti dalle imprese boschive, richiamato dal predetto accordo collettivo 29 dicembre 1948, ed allo stesso allegato. Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 13 della provincia di Firenze, in data 15 marzo 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, per le province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Pisa, Pistoia e Siena, l'accordo collettivo integrativo 29 dicembre 1948, relativo ai lavoratori dipendenti dalle imprese boschive, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, nonché alle clausole dell'accordo collettivo 5 settembre 1947, richiamato dal predetto accordo 29 dicembre 1948 ed allo stesso allegato. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese boschive, delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Pisa, Pistoia, Siena. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 1. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1050#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese boschive delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Pisa, Pistoia e Siena. — Testo vigente | Portale Normativo