Art. 1

In vigore dal 19 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista, la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto per la provincia di Imperia, l'accordo collettivo 22 marzo 1948, per la estensione ai dipendenti dalle aziende grafiche artigiane del contratto collettivo nazionale 30 aprile 1947, stipulato tra l'Associazione degli Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Imperia, in data 20 agosto 1960 dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della, previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Imperia l'accordo collettivo 22 marzo 1948, relativo alla estensione ai dipendenti dalle aziende grafiche artigiane del contratto collettivo nazionale 30 aprile 1947 per l'industria, poligrafica ed affini, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche artigiane della provincia di Imperia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 8. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1049#art-1

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