Art. 1
In vigore dal 19 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie, per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visti gli accordi collettivi interconfederali 24 novembre 1954 e 9 novembre 1955, relativi alle controversie mezzadrili;
Visto, per la provincia di Ancona, l'accordo collettivo 15 marzo 1957, per le aziende agricole a mezzadria, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, la Federmezzadri Provinciale - C.G.I.L. -, la U.I.L.-Terra -, la Liberterra Provinciale - C.I.S.L. -;
Visto, per la provincia di Macerata, l'accordo collettivo 18 luglio 1955, aggiuntivo al capitolato generale di mezzadria, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la Federazione Coltivatori Diretti, la Unione italiana del Lavoro, la Federmezzadri - C.G.I.L., la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Ancona, in data 8 aprile 1960, n. 2 della, provincia di Macerata, in data 3 giugno 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne h accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati:
per la provincia di Ancona, l'accordo collettivo 15 marzo 1957, relativo alle aziende agricole a mezzadria;
per la provincia di Macerata, l'accordo collettivo 18 luglio 1956, aggiuntivo al capitolato generale di mezzadria;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i mezzadri delle province di Ancona e Macerata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, della Repubblica italiana. È fatto obbligo i chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 56. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1046#art-1