Art. 1

In vigore dal 19 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie, per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visti gli accordi collettivi interconfederali 24 novembre 1954 e 9 novembre 1955, relativi alle controversie mezzadrili; Visto, per la provincia di Ancona, l'accordo collettivo 15 marzo 1957, per le aziende agricole a mezzadria, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, la Federmezzadri Provinciale - C.G.I.L. -, la U.I.L.-Terra -, la Liberterra Provinciale - C.I.S.L. -; Visto, per la provincia di Macerata, l'accordo collettivo 18 luglio 1955, aggiuntivo al capitolato generale di mezzadria, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la Federazione Coltivatori Diretti, la Unione italiana del Lavoro, la Federmezzadri - C.G.I.L., la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Ancona, in data 8 aprile 1960, n. 2 della, provincia di Macerata, in data 3 giugno 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne h accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati: per la provincia di Ancona, l'accordo collettivo 15 marzo 1957, relativo alle aziende agricole a mezzadria; per la provincia di Macerata, l'accordo collettivo 18 luglio 1956, aggiuntivo al capitolato generale di mezzadria; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i mezzadri delle province di Ancona e Macerata. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, della Repubblica italiana. È fatto obbligo i chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 56. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1046#art-1

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