Art. 1

In vigore dal 18 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto, per la provincia di Milano, il contratto collettivo 31 gennaio 1960, e relative tabelle, per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti la fabbricazione delle maniglie e simili, accessori per mobili, qualunque sia la materia con la quale sono prodotte, stipulato tra l'Associazione degli Industriali di Monza e della Brianza - Raggruppamento Industriale Produttori di Maniglie e Simili Accessori per Mobili - e il Sindacato Provinciale dei Lavoratori Costruzioni ed Affini - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale dei Lavoratori Metalmeccanici - C.I.S.L. -, la Camera Provinciale del Lavoro, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 38 della provincia di Milano, in data 12 giugno 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Milano, il contratto collettivo 31 gennaio 1960, relativo agli operai dipendenti dalle aziende esercenti la fabbricazione delle maniglie e simili, accessori per mobili, qualunque sia la materia con la quale sono prodotte, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti la fabbricazione di maniglie e simili, accessori per mobili, qualunque sia la materia con la quale sono prodotte, della provincia di Milano. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 13. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1042#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti la fabbricazione di maniglie e simili, accessori per mobili, qualunque sia la materia con la quale sono prodotte, della provincia di Milano. — Testo vigente | Portale Normativo