Art. 1

In vigore dal 18 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 3 dicembre 1958 per le industrie dell'occhialeria: Visto, per la provincia di Torino, il contratto collettivo 17 febbraio 1949, e relativo allegato, per gli addetti all'industria delle occhialerie, stipulato tra l'Associazione Provinciale Esercenti Industrie Varie - Gruppo Occhialerie - e il Sindacato Provinciale Abbigliamento, la Federazione Provinciale Liberi Lavoratori Abbigliamento - F.U.I.L.L.A. -, al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 18 della provincia di Torino, in data 30 maggio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Torino, il contratto collettivo 17 febbraio 1949, relativo agli addetti all'industria delle occhialerie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese di occhialerie della provincia di Torino. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica. italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei, conti, addì 14 luglio 1968 Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 7. - VILLA
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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese di occhialerie della provincia di Torino. — Testo vigente | Portale Normativo