Art. 1
In vigore dal 18 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1959, per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto e degli articoli da caccia;
Visto il contratto collettivo nazionale 5 febbraio 1960, per il personale addetto all'industria della lana, feltro tessuto, feltro battuto e degli articoli da caccia;
Visto, per il mandamento di Prato, l'accordo collettivo 12 ottobre 1957, per i dipendenti dalle aziende esercenti l'industria lamiera, stipulato tra l'Unione Industriale Pratese e il Sindacato Provinciale Tessile - C.I.S.L. -; al quale ha aderito l'Unione italiana del Lavoro - Tessili-Camera Sindacale di Prato;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Firenze, in data 15 luglio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per il mandamento di Prato, l'accordo collettivo 12 ottobre 1957, relativo ai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria lamiera, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della, categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese lamiere del mandamento di Prato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 4. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1038#art-1