Art. 1

In vigore dal 18 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto l'accordo nazionale 24 settembre 1952, per la scala mobile dei salari agricoli; Visto il patto collettivo nazionale 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi; Visto il patto collettivo nazionale 26 marzo 1960, per i salariati fissi; Visti, per la provincia di Milano: - il contratto collettivo 15 giugno 1959, per i salariati fissi, per i braccianti fissi e giornalieri, per le donne obbligate e avventizie, dipendenti dalle aziende agricole, stipulato tra la Unione Provinciale degli Agricoltori, il Sindacato Provinciale Affittuari Conduttori, il Sindacato Provinciale Proprietari Conduttori, il Sindacato Provinciale Coltivatori Diretti, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti, il Sindacato Proprietari Coltivatori Diretti, il Sindacato Affittuari Coltivatori Diretti, il Sindacato Affittuari Coltivatori Agricoli e la Camera Confederale del Lavoro, la Federbraccianti, la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Liberterra Provinciale, la Camera Sindacale - U.I.L. -, la U.I.L.-Terra; al quale ha aderito, la C.I.S.N.A.L.-Terra Provinciale; - il contratto collettivo 4 aprile 1952, per la manodopera addetta ai lavori di giardinaggio e dipendente da ditte produttrici di piante da fiori e da frutta, stipulato tra la Associazione Produttori Agricoli e la Liberterra, la Federbraccianti; - il contratto collettivo 26 giugno 1958, e relativa tabella, per i dipendenti da aziende ortofrutticole, stipulato tra il Gruppo Provinciale Ortofrutticultori, il Sindacato Provinciale Ortofrutticultori e la Federbraccianti Provinciale, la Liberterra Provinciale. Visti, per la provincia di Como: - il contratto collettivo 16 giugno 1955, e relative tabelle, per i salariati fissi, braccianti agricoli, giardinieri, vivaisti, guardiacaccia e ausiliari dell'agricoltura, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e la Federazione Provinciale Lavoratori della Terra-Federterra -; - l'accordo collettivo 15 febbraio 1957, per i dipendenti dalle aziende agricole, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo 16 giugno 1955. Visti, per la provincia, di Cremona: - il contratto collettivo 23 gennaio 1958, per i salariati agricoli, stipulato tra la Libera Associazione Agricoltori Cremonesi, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Associazione Provinciale Affittuari Conduttori e la Liberterra Provinciale, l'Uilterra Provinciale; - il contratto collettivo 4 ottobre 1955, per gli avventizi agricoli, stipulato tra l'Associazione Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Associazione Provinciale Affittuari Conduttori, l'Associazione Coltivatori Diretti e Mezzadri e la Liberterra, la Federbraccianti, la Uilterra; - l'accordo collettivo 6 novembre 1954, relativo alla compartecipazione del granoturco, stipulato tra la Libera Associazione Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Associazione Provinciale Affittuari Conduttori e la Federbraccianti, la Liberterra, la Uilterra. Visti, per la provincia di Mantova: - il contratto collettivo 28 settembre 1959, e relativa tabella, per i braccianti agricoli, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, il Sindacato Autonomo Provinciale Affittuari Conduttori, l'Associazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L., - la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, al quale ha aderito, in date 10 giugno 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -; - il contratto collettivo 28 settembre 1959, per i salariati fissi, dipendenti dalle aziende agricole, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto 28 settembre 1959; al quale ha aderito, in data 10 giugno 1960, la Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -; - il contratto collettivo 15 settembre 1959, relativo al cottimo per il taglio e la raccolta del riso, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, il Sindacato Autonomo Affittuari Conduttori, l'Associazione Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale, la C.I.S.L. - Braccianti Provinciale, la - U.I.L.-Terra Provinciale; - il contratto collettivo 30 aprile 1959, per i lavori di inonda e trapianto riso, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, il Sindacato Autonomo Affittuari Conduttori e la Federbraccianti Provinciale, la - C.I.S.L. - Braccianti Provinciale, la - U.I.L.-Terra Provinciale; - l'accordo collettivo 10 maggio 1959, relativo alle tariffe orarie per i lavori di mietitura e trebbiatura dei cereali e per i lavori ad essi inerenti, stipulato tra le medesime arti di cui al predetto contratto collettivo 30 aprile 1959. Visti, per la provincia di Pavia: - il verbale di accordo 28 giugno 1957 per la stipulazione dei contratti collettivi per la manodopera salariata e per la manodopera avventizia dipendente dalle aziende agricole, stipulato tra l'Unione Agricoltori, la Federazione dei Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale, la Liberterra Provinciale, la Uilterra Provinciale; - il contratto collettivo 28 giugno 1957, per la manodopera salariata, dipendente dalle aziende agricole, e il contratto collettivo 28 giugno 1957, per la mano d'opera avventizia dipendente dalle aziende agricole, allegati al predetto verbale d'accordo, di pari data; - l'accordo collettivo 24 giugno 1959, per il rinnovo dei patti agricoli, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Liberbraccianti, la Federbraccianti, al quale ha aderito, in data 30 giugno 1959, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori. Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Milano, in data 30 marzo 1960, n. 7 della provincia di Como, in data 26 agosto 1960, n. 11, 12 e 15 della provincia di Cremona, in data 16, 17 e 20 maggio 1960, n. 4, 5 e 6 della provincia di Mantova, in data 19 luglio, 5 e 31 agosto 1960, n. 6 della provincia, di Pavia, in data 3 settembre 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Milano, il contratto collettivo 15 giugno 1959, relativo ai salariati fissi, ai braccianti fissi e giornalieri ed alle donne obbligate e avventizie dipendenti dalle aziende agricole, il contratto collettivo 4 aprile 1952, relativo alla mano d'opera addetta ai lavori di giardinaggio e dipendente da ditte produttrici di piante da fiori e da frutta, il contratto collettivo 26 giugno 1958, relativo ai dipendenti da aziende ortofrutticole; - per la provincia di Como, il contratto collettivo 16 giugno 1955, relativo ai salariati fissi, ai braccianti agricoli, ai giardinieri, ai vivaisti, guardiacaccia e ausiliari dell'agricoltura, l'accordo collettivo 15 febbraio 1957, relativo ai dipendenti dalle aziende agricole; - per la provincia di Cremona, il contratto collettivo 23 gennaio 1958, relativo ai salariati agricoli, il contratto collettivo 4 ottobre 1955, relativo agli avventizi agricoli, l'accordo collettivo 6 novembre 1954, relativo alla compartecipazione del granoturco; - per la provincia di Mantova, il contratto collettivo 28 settembre 1959, relativo ai braccianti agricoli, il contratto collettivo 28 settembre 1959, relativo ai salariati fissi dipendenti dalle aziende agricole, il contratto collettivo 15 settembre 1959, relativo al cottimo per il taglio e la raccolta del riso, il contratto collettivo 30 aprile 1959, relativo ai lavori di monda e trapianto riso, l'accordo collettivo 10 maggio 1959, relativo alle tariffe orarie per i lavori di mietitura e trebbiatura dei cereali e per i lavori ad essi inerenti; - per la provincia di Pavia, il verbale di accordo 28 giugno 1957, relativo alla stipulazione dei contratti collettivi, di pari data, per la mano d'opera salariata e per la mano d'opera avventizia dipendente dalle aziende agricole, l'accordo collettivo 24 giugno 1959, relativo al rinnovo dei patti agricoli; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, nonché alle clausole, richiamate dall'accordo 28 giugno 1957 ed allo stesso allegate, dei contratti indicati nel preambolo, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti ed accordi annessi, dipendenti dalle imprese agricole delle province di Milano, Como, Cremona, Mantova, Pavia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 62. - VILLA
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