Art. 1

In vigore dal 18 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativa ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 26 luglio 1956, per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione; Visto, per la provincia di Pistoia, l'accordo collettivo integrativo 1 novembre 1956, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e le Organizzazioni Provinciali dei Lavoratori Panettieri della C.I.S.L. e della U.I.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 16 della provincia di Pistoia, in data 27 luglio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Pistoia, l'accordo collettivo integrativo 1 novembre 1956, relativo agli operai dipendenti dalle imprese di panificazione, sono regolati da norme giuridiche uniformi alla clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione della provincia di Pistoia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 35. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1036#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione della provincia di Pistoia. — Testo vigente | Portale Normativo