Art. 1
In vigore dal 18 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visti, per le zone dell'Alta e Bassa Ossola:
- l'accordo collettivo 9 giugno 1948, e relative tabelle, per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra l'Associazione Artigiani Zona Ossola e la Camera del Lavoro di Domodossola;
- l'accordo collettivo 23 settembre 1959, per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra l'Associazione Artigiani dell'Ossola e la Camera Confederale del Lavoro, la C.I.S.L., la Camera Sindacale Provinciale U.I.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 11 della provincia di Novara, in data 22 settembre 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per le zone dell'Alta e Bassa Ossola, gli accordi collettivi 9 giugno 1948 e 23 settembre 1959, relativi ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili, per quanto riguarda le attività artigiane per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane delle zone dell'Alta e Bassa Ossola.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 36. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1035#art-1