Art. 1

In vigore dal 18 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 1 luglio 1957 per l'attuazione della previdenza integrativa per i dirigenti delle aziende commerciali e delle aziende di trasporto e spedizione; Visto lo Statuto del fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto, allegato al predetto contratto; Visto il regolamento previsto dal 30 comma dell' del predetto Statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1957, n. 780; Visto il contratto collettivo nazionale 1 agosto 1957 per il regolamento di attuazione della assistenza sanitaria per i dirigenti delle aziende commerciali e delle aziende di trasporto e spedizione; Visto il contratto collettivo nazionale 20 novembre 1907, per la estensione ai dirigenti dipendenti dagli agenti raccomandatari marittimi dei contratti stipulati tra la Confederazione Generale del Traffico e del Trasporti e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Commerciali, stipulato tra la Federazione Nazionale Agenti Raccomandatari Marittimi e la Federazione Nazionale Dirigenti delle Attività Commerciali, Ausiliarie, dei Servizi e Similari di Pubblico Interesse; Visto il contratto collettivo nazionale 9 aprile 1957 per la determinazione del contributo dovuto al fondo di assistenza sanitaria per i dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione, allegato al predetto contratto 20 novembre 1957; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 122 in data 21 novembre 1960, del contratto 20 novembre 1957, sopra indicato depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato il contratto collettivo nazionale 20 novembre 1957, relativo al trattamento di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria dell'istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed alla, assistenza sanitaria per i dirigenti dipendenti dagli agenti raccomandatari marittimi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonché alle clausole dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, del contratto collettivo nazionale 9 aprile 1957. Il trattamento di previdenza e di assistenza sanitaria così stabilito è inderogabile nei confronti di tutti i dirigenti dipendenti dagli agenti raccomandatari marittimi per i quali trova applicazione l'assicurazione obbligatoria gestita dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 12 Luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 29. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1034#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria dell'istituto nazionale della previdenza sociale e sulla assistenza sanitaria per i dirigenti dipendenti dagli agenti raccomandatari marittimi. — Testo vigente | Portale Normativo