Art. 1
In vigore dal 17 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo interconfederale 12 giugno 154, per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali;
Visto l'accordo interconfederale 28 luglio 1954, e relative tabelle, integrativo dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954;
Visto l'accordo interconfederale 17 febbraio 1958, per l'applicazione dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954, sul conglobamento delle retribuzioni ed il riassetto zonale degli operai dipendenti dalle aziende industriali che prevalentemente fabbricano bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini, prodotti con qualsiasi materia prima;
Visti per la provincia di Milano:
- l'accordo collettivo 20 dicembre 1954, e relative tabelle, per i dipendenti dalle aziende produttrici di bigiotteria, in galalite, pelle, legno e affini, e di fibbie e agganciature in genere, stipulato tra l'Associazione Industriale Lombarda e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, Sindacato Lavoratori del Legno Artistiche e Varie, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, Sindacato Lavoratori del Legno Artistiche e Varie; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
- l'accordo collettivo 20 dicembre 1954, e relative tabelle, per i dipendenti dalle aziende produttrici di bigiotteria in metallo, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 20 dicembre 1954;
Visto, per la provincia di Torino, l'accordo collettivo 17 maggio 1955, per i dipendenti da aziende fabbricanti bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini, stipulato tra l'Unione Provinciale Industriale e l'Unione italiana del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro della C.I.S.N.A.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6 della provincia di Milano, in data 22 giugno 1960, n. 16 della provincia di Torino, in data 15 maggio 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Milano: l'accordo collettivo 20 dicembre 1954, relativo ai dipendenti dalle aziende produttrici di bigiotteria in galalite, pelle, legno e affini, e di fibbie e agganciature in genere; l'accordo collettivo 20 dicembre 1954, relativo ai dipendenti dalle aziende produttrici di bigiotteria in metallo;
- per la provincia di Torino, l'accordo collettivo 17 maggio 1955, relativo ai dipendenti da aziende addette alla produzione di bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale sul conglobamento ed il riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di bigiotteria in metallo, galalite, pelle, legno ed affini, e di fibbie e agganciature in genere della provincia di Milano e dalle imprese produttrici di bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini della provincia di Torino.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1962
Atti del Governo; registro n. 153, foglio n. 61. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1020#art-1