Art. 1

In vigore dal 17 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1958, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ad lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto, per la provincia di Perugia, la convenzione collettiva 19 dicembre 1959, relativa ai mezzadri, stipulata tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la Federmezzadri - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 13 della provincia di Perugia, in data 5 settembre 1961, della convenzione sopra indicata, depositata presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato la autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti costituiti per l'attività per la quale è stata stipulata, per la provincia di Perugia, la convenzione collettiva 19 dicembre 1959, relativa al mezzadri, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole della convenzione anzidetta, annessa al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i mezzadri della provincia di Perugia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 58. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1018#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei mezzadri della provincia di Perugia. — Testo vigente | Portale Normativo