Art. 1

In vigore dal 17 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n; 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista, la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli; Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi; Visti, per la provincia di Vercelli: - l'accordo collettivo 6 marzo 1959, per gli addetti ai lavori di spurgo dei canali e delle roggie, stipulato tra l'Associazione d'irrigazione Ovest Sesia, l'Associazione tra gli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale, la Liberterra Provinciale; - il contratto collettivo 19 novembre 1957, articoli 17 e 18, per i braccianti agricoli avventizi, allegato al predetto accordo 6 marzo 1959; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino della provincia di Vercelli, n. 1 in data 22 aprile 1960, e n. 17 in data 28 agosto 1961, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Vercelli, l'accordo collettivo 6 marzo 1959, relativo agli addetti ai lavori di spurgo dei canali e delle roggie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti allo spurgo dei canali e delle roggie della provincia di Vercelli. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 33. - VILLA
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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti allo spurgo dei canali e delle roggie della provincia di Vercelli. — Testo vigente | Portale Normativo