Art. 1
In vigore dal 17 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n; 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista, la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli;
Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi;
Visti, per la provincia di Vercelli:
- l'accordo collettivo 6 marzo 1959, per gli addetti ai lavori di spurgo dei canali e delle roggie, stipulato tra l'Associazione d'irrigazione Ovest Sesia, l'Associazione tra gli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale, la Liberterra Provinciale;
- il contratto collettivo 19 novembre 1957, articoli 17 e 18, per i braccianti agricoli avventizi, allegato al predetto accordo 6 marzo 1959;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino della provincia di Vercelli, n. 1 in data 22 aprile 1960, e n. 17 in data 28 agosto 1961, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Vercelli, l'accordo collettivo 6 marzo 1959, relativo agli addetti ai lavori di spurgo dei canali e delle roggie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti allo spurgo dei canali e delle roggie della provincia di Vercelli.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 33. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1017#art-1