Art. 1
In vigore dal 17 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visti il contratto collettivo nazionale 13 marzo 1957 e l'accordo collettivo nazionale 12 agosto 1959, per i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e teatri;
Visto, per la provincia di Ancona, l'accordo collettivo integrativo 9 febbraio 1960, e, relative tabelle, stipulato tra la Sezione Industriali dello Spettacolo e il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori dello Spettacolo - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale della Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo - U.I.L. -;
Visto, per la provincia di Arezzo, l'accordo collettivo integrativo 7 maggio 1955, e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione degli Industriali - Sezione Provinciale dello Spettacolo - e il Sindacato Provinciale dei Lavoratori dello Spettacolo - C.G.I.L. -, cui ha aderito, in data 6 febbraio 1959, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
Visto, per la provincia di Cagliari, l'accordo collettivo integrativo 1 febbraio 1960, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -;
Visto, per la provincia di Caltanissetta, l'accordo collettivo integrativo 26 marzo 1960, stipulato tra la Sezione Provinciale dell'Associazione Nazionale Esercenti Cinema - A.G.I.S. - e la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.L. -, la C.I.S.N.A.L., e in data 20 luglio 1960, tra la Sezione Provinciale dell'Associazione Nazionale Esercenti Cinema A.G.I.S. e la Confederazione Generale italiana del Lavoro, l'Unione italiana del Lavoro;
Visto, per la provincia di Catanzaro, l'accordo collettivo integrativo 26 aprile 1960, e relative tabelle, stipulato tra il Gruppo Provinciale Industriali dello Spettacolo e il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo - U.I.L. -, il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori dello Spettacolo - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale della Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.L. -;
Visto, per la provincia di Napoli, l'accordo collettivo integrativo 20 settembre 1950, stipulato tra l'Associazione Generale italiana dello Spettacolo - Sezione Provinciale - e la Federazione italiana Lavoratori dello Spettacolo - C.G.I.L. -, la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.L. -, la Federazione italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo - U.I.L.-;
Visto, per la provincia di Reggio Calabria, il contratto collettivo integrativo 9 dicembre 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali - Sezione Spettacolo - e il Sindacato Provinciale dei Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -; la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;
Visti, per la provincia di Roma:
- l'accordo collettivo integrativo 27 giugno 1960, e relativa tabella, limitatamente ai piccoli esercizi della città di Roma;
- l'accordo collettivo integrativo 20 luglio 1960, e relative tabelle;
- l'accordo collettivo integrativo 1 agosto 1960, limitatamente ai locali della fascia esterna della città di Roma; tutti stipulati tra l'Associazione Nazionale Esercenti Cinema - Sezione Provinciale - e la Federazione italiana Lavoratori dello Spettacolo - C.G.I.L. -, la Federazione italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo - U.I.L. -, la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Ancona, in data 22 luglio 1961, n. 16 della provincia di Arezzo in data 30 luglio 1961, n. 7 della provincia di Cagliari, in data 30 giugno 1961, n. 4 della provincia di Caltanissetta, in data 27 giugno 1961, n. 16 della provincia di Catanzaro, in data 16 giugno 1961, n. 37 della provincia di Napoli, in data 30 giugno 1961, n. 12 della provincia di Reggio Calabria, in data 20 luglio 1961, n. 15 della provincia di Roma, in data 25 luglio 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, relativamente ai lavoratori dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali, i sotto indicati accordi collettivi integrativi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi stessi, annessi al presente decreto:
- per la provincia di Ancona, l'accordo collettivo 9 febbraio 1960;
- per la provincia di Arezzo, l'accordo collettivo 7 maggio 1955;
- per la provincia di Cagliari, l'accordo collettivo 1 febbraio 1960;
- per la provincia di Caltanissetta, l'accordo collettivo 26 marzo 1960;
- per la provincia di Catanzaro, l'accordo collettivo 26 aprile 1960;
- per la provincia di Napoli, l'accordo collettivo 20 settembre 1959;
- per la provincia di Reggio Calabria, l'accordo collettivo 9 dicembre 1959;
- per la provincia di Roma, gli accordi collettivi 27 giugno 1960, 20 luglio 1960 e 1 agosto 1960.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri delle province di Ancona, Arezzo, Cagliari, Caltanissetta, Catanzaro, Napoli, Reggio Calabria e Roma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 31. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1015#art-1