Art. 1
In vigore dal 17 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1950, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Udine, l'accordo collettivo 29 luglio 1960, relativo ai mezzadri, stipulato tra la Unione Provinciale Agricoltori e il Sindacato Mezzadri della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, la Federazione Provinciale Mezzadri - C.I.S.L. -, la Federmezzadri di Udine e Pordenone - C.G.I.L., il Sindacato Provinciale Mezzadri - U.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 24 della provincia di Udine, in data 3 giugno 1961, dello accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Udine, l'accordo collettivo 29 luglio 1960, relativo ai mezzadri, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i mezzadri della provincia di Udine.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 40. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1014#art-1