Art. 1
In vigore dal 17 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitori 3 per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale i gennaio 1955, per il personale laureato e diplomato delle farmacie;
Visto l'accordo collettivo nazionale 15 marzo 1957, per il conglobamento delle voci delle retribuzioni del personale laureato e diplomato dipendente da farmacie;
Visto, per la provincia di Grosseto, l'accordo collettivo integrativo 10 giugno 1958, stipulato tra il Sindacato Farmacisti Proprietari e il Sindacato Farmacisti non Proprietari, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori;
Visto, per la provincia di Reggio Emilia, l'accordo collettivo integrativo 5 luglio 1957, stipulato tra l'Associazione dei Proprietari di Farmacia e il Sindacato Provinciale Farmacisti non Proprietari - C.I.S.L., l'Unione italiana del Lavoro, la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio - C.G.I.L. -, al quale ha aderito, in data 1 luglio 1960, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Grosseto, in data 9 maggio 1960, n. 11 e 22 della provincia di Reggio Emilia, in data 25 giugno 1960 e 20 ottobre 1960, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro 3 la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per I quale sono stati stipulati, per il personale laureato e diplomato dipendente dalle farmacie:
- per la provincia di Grosseto, l'accordo collettivo integrativo 10 giugno 1958;
- per la provincia di Reggio Emilia, l'accordo collettivo integrativo 5 luglio 1957;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori laureati e diplomati dipendenti dalle farmacie delle province di Grosseto e Reggio Emilio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1962
Atti del Governo, registra n. 153, foglio n. 39. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1013#art-1