Art. 1
In vigore dal 17 ago 1962
IL PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista, la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Avellino, il contratto collettivo 25 febbraio 1958, per le maestranze impiegate in lavori di sistemazione idraulico-agraria-forestale, stipulato tra l'unione Irpina Industriali, l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Confederazione Generale italiana del Lavoro;
Vista la pubblicazione nell'apposito. Bollettino, n. 3 della provincia di Avellino, in data 2 aprile 1960, del contratto collettivo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio, dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo 25 febbraio 1958, per le maestranze impiegate in lavori I sistemazione idraulico-agraria-forestale, sono regolato da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti lavori di sistemazione idraulico-agraria-forestale nella provincia di Avellino.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo e chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 37. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1011#art-1