Art. 1
In vigore dal 17 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo interconfederale 16 luglio 1960, e relative tabelle, sulla parità di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici;
Visto l'accordo interconfederale 14 luglio 1960, e relative tabelle, per l'applicazione all'indennità di contingenza del predetto accordo interconfederale di pari data, ambedue stipulati tra la Confederazione Generale della Industria italiana, l'Associazione Sindacale Intersind e la Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana del Lavoro, ed, in pari data, tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana, l'Associazione Sindacale Intersind e la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, nonché, in pari data, tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana, l'Associazione Sindacale Intersind e la Confederazione italiana Sindacati Autonomi Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 183 in data 14 luglio 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:
l'accordo interconfederale 16 luglio 1960, relativo alla parità di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici;
l'accordo interconfederale 16 luglio 1960, relativo all'applicazione all'indennità di contingenza del predetto accordo di pari data;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi interconfederali anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 24. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1009#art-1