Art. 1

In vigore dal 17 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, nella Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto, per la provincia di Reggio Emilia, l'accordo collettivo 27 marzo 1957, relativo ai presidenti delle cooperative di produzione e lavoro esercenti l'industria edilizia e bracciantile, stipulato tra la Federazione Provinciale delle Cooperative - Settore Produzione e Lavoro e la Camera Confederale del Lavoro - F.I.L.L.E.A. -, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori - F.I.L.C.A. -, l'Unione italiana Lavoratori - F.E.N.E.A. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 13 della provincia di Reggio Emilia, in data 25 giugno 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Reggio Emilia, l'accordo collettivo 27 marzo 1957, relativo ai presidenti delle cooperative di produzione e lavoro, esercenti l'industria edilizia e bracciantile, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i presidenti delle cooperative di produzione e lavoro, esercenti l'industria edilizia e bracciantile, della provincia di Reggio Emilia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 24 - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1008#art-1

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