Art. 1
In vigore dal 17 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visti gli accordi collettivi interconfederali 24 novembre 1951 e 9 novembre 1955, relativi alle controversie mezzadrili;
Visti per la provincia di Ravenna:
- l'accordo collettivo 30 luglio 1954, per i lavori di miglioria nelle aziende agricole a mezzadria, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Confederterra, la U.I.L. - Braccianti, la C.I.S.L. - Braccianti;
- l'accordo collettivo 24 gennaio 1956, per l'aggiornamento ed il chiarimento di talune norme del Capitolato provinciale di Mezzadria, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori e la Federmezzadri - C.G.I.L. -, la. U.I.L. - Mezzadri, la C.I.S.L. - Mezzadri;
- l'accordo collettivo 27 luglio 1959, relativo, alla applicazione della legge 4 agosto 1948, n. 1094, per il mantenimento dei manufatti e dell'efficienza produttiva delle aziende agricole a mezzadria, stipulato tra l'Associazione degli Agricoltori e la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti;
Visti per la provincia di Parma:
- l'accordo collettivo 11 ottobre 1955, per le aziende agricole a mezzadria, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori e la Federmezzadri Provinciale, la C.I.S.L. - Terra, la U.I.L. - Terra;
- l'accordo collettivo 9 luglio 1959, per i lavori di miglioramento e di trasformazione fondiaria da effettuarsi nelle aziende agricole a mezzadria in base alla legge 4 agosto 1948, n. 1094, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la Confederterra Provinciale, il Sindacato Provinciale Mezzadri e Coltivatori Diretti - C.I.S.L. -, la U.I.L. - Terra Provinciale, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6 e 3 della provincia di Ravenna, in data 7 luglio 1960 e 2 giugno 1960, n. 25 della provincia di Parma, in data 21 maggio 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati:
- per la provincia di Ravenna, l'accordo collettivo 30 luglio 1954, relativo ai lavori di miglioria nelle aziende agricole a mezzadria, l'accordo collettivo 24 gennaio 1956, relativo all'aggiornamento ed al chiarimento di talune norme del Capitolato provinciale di mezzadria, l'accordo collettivo 27 luglio 1959, relativo all'applicazione della legge 4 agosto 1948, n. 1094, per il mantenimento dei manufatti e dell'efficienza produttiva delle aziende a mezzadria;
- per la provincia di Parma, l'accordo collettivo 11 ottobre 1955, relativo alle aziende agricole a mezzadria, l'accordo collettivo 9 luglio 1959, relativo ai lavori di miglioramento e di trasformazione fondiaria da effettuarsi nelle aziende agricole a mezzadria, in base alla legge 4 agosto 1948, n. 1094;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi collettivi anzidetti annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i mezzadri delle province di Ravenna e Parma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 23. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1007#art-1