Art. 1
In vigore dal 17 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visti gli accordi collettivi interconfederali 24 novembre 1954 e 9 novembre 1955, relativi alle controversie mezzadrili;
Visti per la Toscana:
- l'accordo collettivo 24 luglio 1958, relativo alla trattazione delle controversie individuali mezzadrili, stipulato tra le Unioni Provinciali Agricoltori e le Organizzazioni Sindacali Provinciali Mezzadrili - C.G.I.L. -, le Federazioni Provinciali dei Coltivatori Diretti;
- l'accordo collettivo 24 luglio 1958, relativo alle prestazioni di lavoro effettuate dai coloni mezzadri per conto del concedente, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo in pari data;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Firenze, in data 15 luglio 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, per la Toscana:
- l'accordo collettivo 24 luglio 1958, relativo alla trattazione delle controversie individuali mezzadrili;
- l'accordo collettivo 24 luglio 1958, relativo alle prestazioni di lavoro effettuate dai coloni mezzadri per conto del concedente;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelli concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i mezzadri della Toscana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 22. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1006#art-1