Art. 1
In vigore dal 17 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 26 luglio 1956, per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione;
Visto, per la provincia di Siena:
- il contratto collettivo integrativo 22 agosto 1949, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e il Sindacato Provinciale Panettieri;
- l'accordo collettivo 25 marzo 1952, modificativo del predetto contratto collettivo integrativo 22 agosto 1949, stipulato tra l'Associazione dei Commercianti, il Sindacato Provinciale Panificatori e la Camera Confederale del Lavoro;
- l'accordo collettivo 24 luglio 1956, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e la Camera Confederale del Lavoro, il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri;
Visto, per la provincia di Catania, il contratto collettivo integrativo 26 settembre 1959, stipulato tra la Unione Artigiana dei Panificatori, la Camera del Lavoro - C.G.I.L., Unione Sindacale - C.I.S.L., Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L., l'Unione italiana del Lavoro - U.I.L.;
Visto, per il comune di. Viareggio, il contratto collettivo integrativo 1 giugno 1960, e relativa tabella, stipulato tra il Gruppo dei Panificatori e il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri - C.G.I.L., l'Unione Sindacale C.I.S.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 8, della provincia di Siena, in data 28 giugno 1961, n. 7, della provincia di Catania, in data 2 agosto 1960, n. 47 della provincia di Lucca, in data 10 luglio 1961, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, relativamente ai lavoranti panettieri:
per la provincia di Siena, il contratto collettivo integrativo 22 agosto 1949, l'accordo collettivo 25 marzo 1952, l'accordo collettivo 24 luglio 1956;
per la provincia di Catania, l'accordo collettivo integrativo 26 settembre 1959;
per il comune di Viareggio, il contratto collettivo integrativo 1 giugno 1960;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle province di Siena e di Catania e del comune di Viareggio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 19. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1005#art-1