Art. 1
In vigore dal 17 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 9 dicembre 1957, per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attività lattiero-casearia;
Visti, per la provincia di Udine:
- il contratto collettivo 27 settembre 1954, per i lavoratori addetti alla trasformazione del latte dipendenti dalle latterie sociali a ripartizione mensile dei prodotti e a funzionamento turnario, stipulato tra l'Associazione delle Cooperative Friulane, l'Associazione delle Cooperative Friulane Destra Tagliamento, la Federazione Friulana delle Cooperative e Mutue e la Associazione Sindacale Provinciale dei Tecnici Caseari;
- l'accordo collettivo 20 marzo 1960, e relativa tabella, integrativo del predetto contratto collettivo 27 settembre 1954, stipulato tra l'Unione Cooperative Friulane e Mutue della Destra Tagliamento di Pordenone e l'Associazione Sindacale Provinciale dei Tecnici Caseari - C.I.S.L.; al quale ha aderito l'Associazione Cooperative Friulane;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 26 della provincia di Udine, in data 31 luglio 1961, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta.
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, relativamente ai lavoratori addetti alla trasformazione del latte dipendenti dalle latterie sociali a ripartizione mensile dei prodotti e a funzionamento turnario, per la provincia di Udine, il contratto collettivo 27 settembre 1954 e l'accordo collettivo 20 marzo 1960, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla trasformazione del latte, dipendenti dalle imprese latterie sociali a ripartizione mensile dei prodotti e a funzionamento turnario della provincia di Udine.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 18. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1004#art-1