Art. 1

In vigore dal 3 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 11 luglio 1959 per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei; Visto, per la provincia di Bari, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, stipulato tra l'Associazione degli Industriali - gruppo Esercenti l'Industria della Escavazioni e Lavorazione dei Materiali Lapidei - e la, Federestrattive Provinciale - C.I.S.L. -, la Federazione italiana Lavoratori Industrie Estrattive - C.G.I.L. -, la Federazione Estrattivi Provinciale - U.I.L. -, e, in pari data, tra, l'Associazione degli Industriali - Gruppo Esercenti l'Industria della Escavazione e Lavorazione Materiali Lapidei - e il Sindacato Provinciale Edili e Affini - C.I.S.N.A.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 21 della provincia di Bari, in data 30 giugno 1961 del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Bari il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, relativo agli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Bari. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 93. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1839#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Bari. — Testo vigente | Portale Normativo