Art. 1
In vigore dal 23 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega, il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 9 dicembre 1957, per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attività lattiero-casearia;
Visto, per la provincia di Modena, il contratto collettivo 17 novembre 1959, per i dipendenti dalle aziende casearie cooperative, stipulato tra l'Associazione delle Cooperative per la Trasformazione dei Prodotti Agricoli, la Federazione Provinciale delle Cooperative, l'Unione Provinciale delle Cooperative e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale, la Unione italiana del Lavoro, l'Associazione Libera ed Autonoma dei Caseotecnici;
Visto per la provincia di Reggio Emilia, il contratto collettivo 15 marzo 1958, l'allegato, e relative tabelle, per i lavoratori dipendenti dalle aziende casearie cooperative, stipulato tra la Federazione Provinciale delle Cooperative - Settore Autonomo Trasformazione prodotti Agricoli - e la Federazione Provinciale Lavoratori dell'Alimentazione - C.G.I.L., l'Unione Sindacale Lavoratori Alimentazione - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale Lavoratori Alimentazione - U.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 9 della provincia di Modena, in data 26 gennaio 1960, n. 12 della provincia di Reggio Emilia, in data 25 giugno 1960, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per da quale sono stati stipulati:
- per la provincia di Modena, il contratto collettivo 17 novembre 1959, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende casearie cooperative;
- per la provincia di Reggio Emilia, il contratto collettivo 15 marzo 1958, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende casearie cooperative;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quello concernenti la disciplina nazionale della, categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese cooperative casearie delle province di Modena e Reggio Emilia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 71. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1834#art-1