Art. 1
In vigore dal 20 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista, la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo collettivo nazionale 12 agosto 1959, per i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri;
Visto, per la provincia di Avellino, l'accordo collettivo integrativo 30 marzo 1960, stipulato tra la Sezione Provinciale dell'Associazione Generale italiana dello Spettacolo, l'Unione Irpina Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. - la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.L. -, l'Unione italiana Lavoratori - U.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 10 della provincia di Avellino, in data 13 maggio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Avellino, l'accordo collettivo integrativo 30 marzo 1960, relativo ai lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri della provincia di Avellino.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 30. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1818#art-1