Art. 1

In vigore dal 20 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il patto collettivo nazionale 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi; Visto, per la provincia di Campobasso il contratto collettivo 3 settembre 1957, per i lavoratori addetti alla raccolta delle olive, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S. L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; Visto, per la provincia di Perugia, l'accordo collettivo 7 novembre 1955, per i lavoratori addetti alla raccolta delle olive, stipulato tra la Associazione Agricoltorie la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; e, in data 20 novembre 1958, tra l'Associazione Agricoltori e l'Unione Provinciale - C.I.S.N.A.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Campobasso, in data 17 marzo 1961, n. 10 della provincia di Perugia, in data 5 aprile 1961, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, relativamente ai lavorato addetti alla raccolta delle olive: - per la provincia di Campobasso, il contratto collettivo 3 settembre 1957; - per la provincia di Perugia, l'accordo collettivo 7 novembre 1958; sono regolati da norme giuridiche uniformi a e clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi a presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla raccolta delle olive nelle provinci di Campobasso e Perugia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì i maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 4. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1816#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla raccolta delle olive nelle province di Campobasso e Perugia. — Testo vigente | Portale Normativo