Art. 1

In vigore dal 20 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 21 novembre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini; Visto, per la provincia di Foggia, il contratto collettivo integrativo 26 aprile 1954, per i lavoranti barbieri stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigiani - Sindacato Provinciale Barbieri e Parrucchieri e il Sindacato Provinciale Lavoratori Barbieri e Parrucchieri - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L.; Visto, per la provincia di Bari, il contratto collettivo integrativo 18 ottobre 1948, per i lavoranti barbieri dipendenti dalle sale da barba, stipulato tra il Sindacato Barbieri dell'Associazione Libera degli Artigiani e il Sindacato Lavoranti Barbieri - C.G.I.L. -; Visto, per la città di Bari, l'accordo collettivo integrativo 14 settembre 1948, richiamato dal predetto contratto 18 ottobre 1948 ed allo stesso allegato; Visto, per la città di Lecce, l'accordo collettivo integrativo 1 febbraio 1954, per i dipendenti da sale da barba, stipulato tra il Sindacato Esercenti Sale da Barba e il Sindacato Provinciale Lavoratori Barbieri - C.G.I.L. -, il Libero Sindacato Barbieri - C.I.S.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 9 della provincia di Foggia, in data 25 giugno 1960, n. 9 della provincia di Bari, in data 16 luglio 19,60, n. 12 della provincia di Lecce, in data 30 giugno 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro Costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati: - per la provincia di Foggia, il contratto collettivo integrativo 26 aprile 1954, relativo ai lavoranti barbieri - per la provincia di Bari, il contratto collettivo integrativo 18 ottobre 1948, relativo ai lavoranti barbieri dipendenti dalle sale da barba; - per la città di Bari, l'accordo collettivo integrativo 14 settembre 1948, richiamato dal predetto contratto 18 ottobre 1948 ed allo stesso allegato; - per la città di Lecce, l'accordo collettivo integrativo 1 febbraio 1954, relativo ai dipendenti da sale da barba; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri delle province di Foggia, Bari e della città di Lecce. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 55. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1814#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri delle province di Foggia, Bari e della citta' di Lecce. — Testo vigente | Portale Normativo