Art. 1

In vigore dal 20 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega, il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto l'accordo nazionale 15 maggio 1959 per l'estensione del trattamento delle festività nazionali ed infrasettimanali al personale dipendente da laboratori di pasticceria, da alberghi diurni, da stabilimenti baleari, marini, fluviali, lacuali e piscinali; Visti l'accordo nazionale 11 ottobre 1957 ed il protocollo aggiuntivo 19 maggio 1955, relativi all'applicazione della scala mobile al settore dei pubblici esercizi; Visto, per la provincia di Bologna, il contratto collettivo di lavoro 15 febbraio 1957, stipulato tra il Sindacato Gestori Alberghi Diurni e la F.I.L.C.A.T., la C.I.S.A.C. la U.I.L.; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 9 della provincia di Bologna, in data 20 agosto 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Bologna, il contratto collettivo 15 febbraio 1957, relativo ai dipendenti dagli alberghi diurni sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto medesimo, annesso al presente decreto, purchè compatibili con la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dagli alberghi diurni della provincia di Bologna. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 54. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1813#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dagli alberghi diurni della provincia di Bologna. — Testo vigente | Portale Normativo