Art. 1

In vigore dal 19 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto l'accordo collettivo nazionale 12 giugno 1954, sul conglobamento ed il riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali; Visto, per la provincia di Livorno, l'accordo collettivo 2 ottobre 1959, relativo allo scarto percentuale fra le retribuzioni minime unificate degli operai di Livorno e Piombino e delle altre località della provincia, stipulato tra l'Associazione Industriali e l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L., la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L., la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. ed in pari data, tra l'Associazione Industriali e l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Livorno, in data 31 luglio 1960 dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali 6 stato stipulato, per la provincia di Livorno, l'accordo collettivo 2 ottobre 1959, relativo allo scarto percentuale fra le retribuzioni minime unificate degli operai di Livorno e Piombino e delle altre località della provincia, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della, categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosa stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese industriali della provincia di Livorno. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 62. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1804#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese Industriali della provincia di Livorno. — Testo vigente | Portale Normativo