Art. 1
In vigore dal 16 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista, la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 21 novembre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini;
Visto, per la città di Venezia, l'accordo collettivo 28 dicembre 1951, per i lavoranti parrucchieri per signora, stipulato tra la Comunità Barbieri e Misti - Associazione Provinciale Artigiani - e il Sindacato Lavoranti Barbieri e Parrucchieri - C.I.S.L.;
Visti, per la città di Venezia e per le frazioni di Lido e Murano: il contratto collettivo 22 gennaio 1957, per i lavoranti barbieri, stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigiani e il Sindacato Provinciale Lavoranti Barbieri e Parrucchieri - C.I.S.L. -; l'accordo collettivo 22 settembre 1958, per i lavoranti barbieri, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 22 gennaio 1957;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 10 della provincia di Venezia, in data 20 ottobre 1960, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:
per la città di Venezia, l'accordo collettivo 28 dicembre 1951, relativo ai lavoranti parrucchieri per signora;
per la città di Venezia e per le frazioni di Lido e Murano, il contratto collettivo 22 gennaio 1957, relativo ai lavoranti barbieri, l'accordo collettivo 22 settembre 1958, relativo ai lavoranti barbieri;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti parrucchieri per signora della città di Venezia, e di tutti i lavoranti barbieri della città di Venezia e delle frazioni di Lido e Murano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 19. VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1802#art-1