Art. 1

In vigore dal 16 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 7 ottobre 1958, per gli addetti all'industria olearia dei grassi, saponi ed affini; Visto, per la provincia di Genova: l'accordo collettivo integrativo 1 settembre 1947, stipulato tra gli Industriali Saponieri ed il Sindacato Provinciale Lavoratori Chimici; l'accordo collettivo integrativo 27 novembre 1954, stipulato tra gli Industriali Saponieri e la Federchimici - C.I.S.L., l'Unione italiana Lavoratori Chimici U.I.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Genova, in data 7 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Genova: - l'accordo collettivo integrativo 16 settembre 1947, relativo all'istituzione del compenso per lavoro ad economia per i lavoratori dell'industria saponiera; - l'accordo collettivo integrativo 27 novembre 1951, relativo al riproporzionamento del compenso per lavoro ad economia per i lavoratori dell'industria saponiera; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina, nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese saponiere della provincia di Genova. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOsco Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 131. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1801#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese saponiere della provincia di Genova. — Testo vigente | Portale Normativo