Art. 1

In vigore dal 16 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire i minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 14 luglio 1959, per i dipendenti dalle scuderie di cavalli da corse al galoppo, stipulato tra la Federazione Nazionale delle Associazioni Proprietari Cavalli da Corse al Galoppo e l'Associazione Allenatori Alta Italia, la Associazione Allenatori Centro-Sud, il Sindacato Nazionale Lavoratori dell'Ippica; Visto il verbale d'accordo in pari data per la determinazione dei nuovi minimi retributivi richiamato dal predetto contratto collettivo ed allo stesso allegato; Visto l'accordo collettivo in pari data, aggiuntivo al predetto contratto collettivo nazionale, stipulato tra le medesime parti; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 148 del 19 aprile 1961, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, in data 6 luglio 1959, il contratto collettivo nazionale e l'accordo aggiuntivo, relativi ai dipendenti dalle scuderie di cavalli da corsa al galoppo sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, nonché alle clausole richiamate dal contratto collettivo nazionale ed allo stesso allegate, del verbale di accordo indicato nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle scuderie di cavalli da corse al galoppo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alle Corte dei conti, addì 4 maggio 1962. Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 17. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1800#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle scuderie di cavalli da corse al galoppo. — Testo vigente | Portale Normativo