Art. 1

In vigore dal 16 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto, per la provincia di Campobasso, il contratto collettivo 14 ottobre 1957, per gli operai addetti ai frantoi oleari, stipulato tra l'Associazione Industriali del Molise e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, l'Unione italiana del Lavoro; Visto, per la provincia di Cosenza, il contratto collettivo 1 ottobre 1959, per gli addetti ai frantoi oleari industriali, stipulato tra il Sindacato Provinciale Frantoiani e il Sindacato Provinciale Lavoratori Frantoiani - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Frantoiani - C.I.S.L. -, Il Sindacato Provinciale Lavoratori Frantoiani - U.I.L. -; Visto, per la provincia di Lecce, il contratto collettivo 25 settembre 1959, per gli operai addetti ai frantoi oleari industriali, stipulato tra l'Associazione Provinciale Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; Visto, per la provincia di Grosseto, l'accordo collettivo 1 ottobre 1959, per i dipendenti da frantoi oleari industriali, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la. Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. - l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale del Lavoro - U.I.L. -; Visto, per la provincia di Potenza, l'accordo Collettivo 27 ottobre 1958, per gli operai addetti ai frantoi oleari, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, l'Unione Sindacale del Lavoro - U.I.L. -; Visto, per la provincia di Reggio Calabria, il contratto collettivo 30 novembre 1957, per gli addetti ai frantoi oleari industriali] stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e l'Unione Provinciale - C.I.S.L.-, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L.-, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L.; Visto, per la provincia di Taranto, il contratto collettivo 30 gennaio 1957, per i dipendenti da frantoi oleari industriali, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e degli Artigiani e l'Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L. -, la Federbraccianti Provinciale; Visto, per la provincia di Teramo, l'accordo collettivo 2 novembre 1957, per i dipendenti da frantoi oleari, stipulato tra l'Associazione Frantoiani - Unione Provinciale degli Industriali ed Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L. -, e, in pari data, tra l'Associazione Frantoiani - Unione Provinciale degli Industriali - e la Unione Provinciale - C.I.S.N.A.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 3 della provincia di Campobasso, in data 1 luglio 1960, n. 1 della provincia di Cosenza, in data 18 febbraio 1960, n. 6 della provincia di Lecce, in data 10 giugno 1960, n. 6 della provincia di Grosseto, in data 31 maggio 1960, n. 21 della provincia di Potenza, in data 4 marzo 1960, n. 5 della provincia di Reggio Calabria, in data 10 agosto 1960, n. 2 della provincia di Taranto, in data 11 aprile 1960, n. 4 della, provincia di Teramo, in data 11 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati: per la provincia di Campobasso, il contratto collettivo 11 ottobre 1957, per gli operai addetti ai frantoi oleari per la provincia di Cosenza, il contratto collettivo 1 ottobre 1959, per gli addetti ai frantoi oleari industriali; per la provincia di Lecce, il contratto collettivo 25 settembre 1959, per gli operai addetti ai frantoi oleari industriali per la, provincia di Grosseto, l'accordo collettivo 1 ottobre 1959, per i dipendenti da frantoi oleari industriali; per la provincia di Potenza, l'accordo collettivo 27 ottobre 1958, per gli operai addetti ai frantoi oleari; per la provincia di Reggio Calabria, il contratto collettivo 30 novembre 1957, per gli addetti ai frantoi oleari industriali; per la provincia di Taranto, il contratto collettivo 30 gennaio 1957, per i dipendenti da frantoi oleari industriali; per la provincia di Teramo, l'accordo collettivo 2 novembre 1957, per i dipendenti da frantoi oleari; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così i stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la frangitura delle olive nelle province di Campobasso. Cosenza, Lecce, Grosseto. Potenza, Reggio Calabria, Taranto e Teramo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Carte dei conti, addì 4 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 3. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1798#art-1

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