Art. 1

In vigore dal 16 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma, quinto, della Costituzione; Vista, la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1859, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini; Visto, per la Valle d'Aosta, l'accordo collettivo integrativo regionale di lavoro 29 settembre 1959, stipulato tra l'Associazione Valdostana Industriali e la Camera Confederale del Lavoro di Aosta e Valle, l'Unione Regionale della Valle d'Aosta C.I.S.L., il Sindacato Autonomo Valdostano "Travailleurs," al quale ha aderito l'Unione Regionale del Lavoro C.I.S.N.A.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 di Aosta, in data 25 giugno 1960, dell'accordo collettivo integrativo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali e stato stipulato l'accordo collettivo integrativo regionale di lavoro 29 settembre 1959, relativo agli operai addetti alle industrie edilizia ed affini, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della Valle d'Aosta. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 21. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1796#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della Valle d'Aosta. — Testo vigente | Portale Normativo